Prestazioni d'invalidità

Pensioni d'invalidità con eventuali sussidi d'invalidità per i figli (art. 21, 22)

  1. Il diritto a una pensione d'invalidità totale o parziale spetta ai soci che ricevono una pensione ai sensi della legge federale sull'invalidità, purché fin dall'inizio della maturazione del diritto tali soci presentino un'incapacità al lavoro di almeno il 40% e siano già soci del fondo pensione.
  2. Il diritto nasce dopo un'incapacità al lavoro durata 24 mesi senza interruzioni.
  3. La rendita annua d'invalidità per invalidi totali ammonta al 70% del salario assicurato.
  4. Il socio a cui spetta una rendita d'invalidità ha diritto, per ogni figlio che, in caso di morte del socio, potrebbe richiedere una rendita per orfani, a un sussidio d'invalidità per i figli.
  5. Il sussidio d'invalidità per ogni figlio ammonta al 20% della rendita annua d'invalidità percepita dal socio.