Al fine di promuovere l'acquisto o la costruzione di un'abitazione ad uso proprio, il legislatore prevede che gli istituti di previdenza possano fornire i mezzi e le garanzie adatte a questo proposito. Desideriamo presentare qui i due strumenti:
Prelievo anticipato
Dagli averi di previdenza del fondo pensione si può detrarre, fino a tre anni prima della maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia, un importo da utilizzare per il finanziamento di un'abitazione a uso proprio. Ciò comporta tuttavia una riduzione delle prestazioni di previdenza.
In termini di tassazione e di deducibilità fiscale delle spese d'acquisto, un prelievo anticipato vale come prelievo di capitale.
Costituzione in pegno
La costituzione in pegno è una copertura assicurativa a favore della banca; contrariamente a quanto avviene con il prelievo anticipato, il denaro rimane depositato nel fondo pensione. Di conseguenza, fino al momento in cui il deposito non viene utilizzato, non sussistono conseguenze fiscali immediate, né riduzioni delle prestazioni.
In generale
Le suddette possibilità di promuovere il finanziamento di un'abitazione valgono esclusivamente per l'acquisizione o la costruzione di un'abitazione di proprietà ad uso personale e per un importo minimo di CHF 20'000.-- Sono ugualmente inclusi l'ammortamento totale o parziale di mutui ipotecari e la partecipazione in immobili residenziali di proprietà.
Fino ai 50 anni compiuti, l'intero ammontare della prestazione d'uscita può essere ritirato in anticipo o costituito in pegno. Dopo i 50 anni d'età, si riduce la possibilità di ottenere un prelievo anticipato o una costituzione in pegno. Restano quindi unicamente disponibili la prestazione d'uscita fino al compimento del 50° anno d'età, oppure la metà del credito attuale.