Se, in base a una sentenza del tribunale, in seguito a divorzio una parte della prestazione di libero passaggio di uno dei coniugi deve essere trasferita presso l'ente previdenziale dell'altro coniuge, i benefici del coniuge obbligato saranno ridotti in conformità alle riserve tecniche assicurative.
Tuttavia, il coniuge obbligato ha la facoltà, in merito alle indennità di libero passaggio che sono state trasferite, di riacquistarle.
Se, in base a una sentenza del tribunale, uno dei soci riceve una parte delle indennità di libero passaggio del coniuge dal quale ha divorziato, la prestazione sarà accreditata sul suo conto pensione.