La cassa pensioni regola le prestazioni per i partner che vivono con gli assicurati in un rapporto equivalente al matrimonio. Ciò si applica anche a partner dello stesso sesso.
Requisiti
- i partner non sono sposati né imparentati tra loro e
- il partner superstite non percepisce alcuna pensione come vedovo o vedova
- il partner superstite era stato a suo tempo annunciato per iscritto dal socio ancora in vita, titolare di una pensione di vecchiaia o d'invalidità e
- non più tardi di tre mesi dalla morte dell'assicurato, il Consiglio di fondazione deve aver presentato relativa richiesta e
- la convivenza nella stessa abitazione si è protratta ininterrottamente per almeno cinque anni prima della morte dell'assicurato, oppure il partner superstite deve provvedere al sostentamento di uno o più figli avuti in comune.