Se il rapporto di lavoro di uno dei soci viene annullato senza l'avvenuto pagamento delle prestazioni ai sensi del presente Regolamento, al termine dell'ultimo giorno per il quale è dovuto l'obbligo del pagamento dei salari da parte dell'azienda tale socio sarà escluso dal fondo pensione ed eventualmente verrà versata la prestazione d'uscita.
Lo stesso dicasi nel caso in cui si preveda che il salario annuo scenda in modo permanente al di sotto del salario minimo, ai sensi dell'art. 2 della LPP.
La prestazione di libero passaggio può essere trasferita come segue:
- all'ente previdenziale del nuovo datore di lavoro oppure
- alla fondazione di libero passaggio di una banca oppure
- a un'assicurazione, a favore di una polizza di libero passaggio
Gli assicurati possono richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:
- lasciano definitivamente la Svizzera o il Principato del Liechtenstein
- Intraprendono un'attività autonoma e non sono più soggetti alla previdenza obbligatoria
- la prestazione d'uscita è inferiore al contributo annuo