Prestazioni per i superstiti

  1. Rendita o indennità dei coniugi / rendita dei partner conviventi (art. 23)
    • Alla morte di un socio, il coniuge superstite, fatte salve le disposizioni seguenti, ha diritto a una rendita dei coniugi, se
      • deve provvedere al sostentamento di uno o più figli oppure
      • percepisce una pensione d'invalidità oppure
      • ha 35 anni compiuti e il matrimonio è durato almeno cinque anni.
    • Nel caso in cui il coniuge non soddisfi nessuna di queste condizioni, ha diritto a percepire il capitale garantito in caso di decesso, in conformità all'articolo 26 capoverso 2.
    • Il diritto alla rendita dei coniugi inizia il primo mese in cui lo stipendio o la rendita del socio deceduto non vengono più corrisposti. Tale diritto si estingue con il decesso del coniuge superstite.
    • La rendita dei coniugi è pari al 60% della rendita d'invalidità assicurata o in corso al momento del decesso, o della rendita di vecchiaia attiva al momento del decesso.
    • Alle medesime condizioni dei coniugi, il partner convivente designato dal socio beneficiario di una rendita di vecchiaia o di una pensione d'invalidità, di sesso diverso o dello stesso sesso, in presenza di determinati requisiti, ha diritto ad una rendita per superstiti dello stesso ammontare della rendita dei coniugi. 
       
  2. Eventuali rendite per orfani (art.25)
    • I figli del socio deceduto o del beneficiario della rendita hanno diritto a una rendita per orfani.
    • Il diritto sussiste con il decesso del socio e, in ogni caso, con la cessazione del credito salariale o contrattuale. Tale diritto si estingue con la morte dell'orfano o al compimento del 18° anno d'età. Sussiste inoltre al massimo fino al compimento del 25° anno d'età
      • per gli orfani che non hanno ancora terminato il ciclo d'istruzione e fino al completamento dello stesso e
      • per orfani affetti da invalidità minima al 70%, fino al conseguimento dell'idoneità al lavoro.
    • La rendita per ogni orfano è pari al 20 % della rendita d'invalidità assicurata o in corso al momento del decesso, o della rendita di vecchiaia attiva al momento del decesso. Per gli orfani di entrambi i genitori, l'ammontare di cui sopra viene raddoppiato.
       
  3. Capitale garantito in caso di decesso (art. 26)
    • Se un socio muore prima del conferimento della rendita di vecchiaia, si ha diritto a un capitale garantito in caso di decesso.
    • Il capitale garantito in caso di decesso ammonta al 100% del salario annuo corrispondente, a norma dell'art. 6.
    • Il capitale garantito in caso di decesso si incrementa ai sensi dell'art. 30 fino al livello della prestazione d'uscita a cui il socio aveva diritto al momento del decesso, deducendo il valore di qualsiasi altra prestazione della cassa pensioni.
    • Gli aventi diritto, indipendentemente dal diritto ereditario, sono considerati nell'ordine seguente
      • il coniuge e i figli del defunto aventi diritto a una rendita per gli orfani del fondo pensione,
      • in mancanza dei beneficiari di cui sopra, le persone sostentate in misura considerevole dal defunto o le persone che hanno condotto in maniera continuativa un'unione domestica con il defunto negli ultimi cinque anni e fino alla morte dello stesso,
      • in mancanza dei beneficiari di cui sopra, i restanti figli, i genitori e i fratelli del defunto.