Prestazioni per i superstiti
- Rendita o indennità dei coniugi / rendita dei partner conviventi (art. 23)
- Alla morte di un socio, il coniuge superstite, fatte salve le disposizioni seguenti, ha diritto a una rendita dei coniugi, se
- deve provvedere al sostentamento di uno o più figli oppure
- percepisce una pensione d'invalidità oppure
- ha 35 anni compiuti e il matrimonio è durato almeno cinque anni.
- Nel caso in cui il coniuge non soddisfi nessuna di queste condizioni, ha diritto a percepire il capitale garantito in caso di decesso, in conformità all'articolo 26 capoverso 2.
- Il diritto alla rendita dei coniugi inizia il primo mese in cui lo stipendio o la rendita del socio deceduto non vengono più corrisposti. Tale diritto si estingue con il decesso del coniuge superstite.
- La rendita dei coniugi è pari al 60% della rendita d'invalidità assicurata o in corso al momento del decesso, o della rendita di vecchiaia attiva al momento del decesso.
- Alle medesime condizioni dei coniugi, il partner convivente designato dal socio beneficiario di una rendita di vecchiaia o di una pensione d'invalidità, di sesso diverso o dello stesso sesso, in presenza di determinati requisiti, ha diritto ad una rendita per superstiti dello stesso ammontare della rendita dei coniugi.
- Eventuali rendite per orfani (art.25)
- I figli del socio deceduto o del beneficiario della rendita hanno diritto a una rendita per orfani.
- Il diritto sussiste con il decesso del socio e, in ogni caso, con la cessazione del credito salariale o contrattuale. Tale diritto si estingue con la morte dell'orfano o al compimento del 18° anno d'età. Sussiste inoltre al massimo fino al compimento del 25° anno d'età
- per gli orfani che non hanno ancora terminato il ciclo d'istruzione e fino al completamento dello stesso e
- per orfani affetti da invalidità minima al 70%, fino al conseguimento dell'idoneità al lavoro.
- La rendita per ogni orfano è pari al 20 % della rendita d'invalidità assicurata o in corso al momento del decesso, o della rendita di vecchiaia attiva al momento del decesso. Per gli orfani di entrambi i genitori, l'ammontare di cui sopra viene raddoppiato.
- Capitale garantito in caso di decesso (art. 26)
- Se un socio muore prima del conferimento della rendita di vecchiaia, si ha diritto a un capitale garantito in caso di decesso.
- Il capitale garantito in caso di decesso ammonta al 100% del salario annuo corrispondente, a norma dell'art. 6.
- Il capitale garantito in caso di decesso si incrementa ai sensi dell'art. 30 fino al livello della prestazione d'uscita a cui il socio aveva diritto al momento del decesso, deducendo il valore di qualsiasi altra prestazione della cassa pensioni. Gli acquisti effettuati sono considerati nel capitale in caso di decesso, al netto dei prelievi anticipati ancora aperti e delle prestazioni d’uscita non reintegrate.
- Gli aventi diritto, indipendentemente dal diritto ereditario, sono considerati nell'ordine seguente
- il coniuge e i figli del defunto aventi diritto a una rendita per gli orfani del fondo pensione,
- in mancanza dei beneficiari di cui sopra, le persone sostentate in misura considerevole dal defunto o le persone che hanno condotto in maniera continuativa un'unione domestica con il defunto negli ultimi cinque anni e fino alla morte dello stesso,
- in mancanza dei beneficiari di cui sopra, i restanti figli, i genitori e i fratelli del defunto.