Dopo che, in occasione del referendum popolare del 5 giugno 2005, la popolazione svizzera ha approvato la legge sull’unione domestica registrata, dal 1° gennaio 2007 le coppie dello stesso sesso possono fare registrare la propria unione presso l'Ufficio dello stato civile. Lo stato civile risulta come "Unione domestica registrata" ed equivale al matrimonio.
Nella previdenza professionale e, quindi, anche nei rapporti assicurativi con la cassa pensioni, valgono le seguenti disposizioni:
per quanto concerne le prestazioni per i superstiti, i partner e le partner superstiti registrati sono equiparati ai vedovi e alle vedove.
Sia in caso di prelievo anticipato sia di costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione, come pure in caso di pagamento delle prestazioni previdenziali sotto forma di capitale, si richiede l'autorizzazione scritta e ufficiale del partner o della partner registrati.
In caso di scioglimento giudiziale di un'unione registrata, le prestazioni d'uscita maturate per tutta la durata dell’unione registrata vengono suddivise in base alle disposizioni della legge sul divorzio.